Statuto

STATUTO

dell’Associazione denominata

“associazionetatuatori.it” (già A. R. T.)

Art. 1.

E’ costituita l’Associazione denominata “associazionetatuatori.it”

Art. 2.

L’Associazione ha sede in Roma, via Marco Celio Rufo n. 59/61.

Essa può istituire, su tutto il territorio nazionale ed all’estero, sedi secondarie, succursali, filiali.

Art. 3.

1. L’Associazione, che è apolitica e non ha scopo di lucro si propone di

a) perseguire e salvaguardare i diritti e gli interessi degli esercenti l’attività di tatuaggio e piercing disciplinata dalla normativa nazionale e regionale;

b) promuovere ogni iniziativa diretta ad ottenere il miglioramento dello stato giuridico ed economico degli appartenenti alla suddetta categoria;

c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli associati, anche in sede processuale, rappresentandoli anche nelle trattative per la stipulazione di accordi riguardanti la categoria con qualsiasi Autorità Governativa, Ministeriale e/o Istituzionale, e con qualsiasi Organizzazione o Amministrazione tecnica, economica, sindacale o assistenziale;

d) promuovere ed attuare iniziative di studio, formazione ed aggiornamento professionale;

e) promuovere la partecipazione di esponenti della categoria: -in tutti gli Enti, Organi o Commissioni in cui gli associati possano apportare il loro contributo, provvedendo alla loro designazione; -in ogni fase di qualunque procedimento, anche amministrativo, riguardante la categoria ed i singoli iscritti;

f) promuovere la collaborazione e, eventualmente, la federazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi al proprio.

2. A tali fini, l’Associazione potrà:

– curare la pubblicazione di libri, giornali e riviste;

-organizzare conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni.

-creare e produrre progetti per la formazione professionale e la lro divulgazione presso ogni Ente pubblico o privato ed ogni Ufficio e Amministrazione interessati e competenti.

Art. 4.

1 Possono essere associati tutti coloro che esercitano l’attività di tatuaggio e piercing e la Associazioni con finalità analoghe.

2 Tutti gli associati si obbligano a svolgere gratuitamente le attività dell’Associazione.

3 Tutti gli associati hanno l’obbligo di pagare la quota annuale di associazione determinata dal Consiglio Direttivo.

4 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Art. 5.

1. Possono fare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, anche rappresentanti di Enti ed Istituzioni, che accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione e che si obbligano a pagare la quota annuale.

2. La domanda di associazione viene valutatat dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data di presentazione.

3. La qualità di associato e le contribuzioni effettuate a favore dell’Associazione non sono trasmissibili tra vivi né le contribuzioni possono essere rivalutate.

4. L’associato può sempre recedere dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un certo tempo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

5 Gli associati che cessino, per qualunque motivo, di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6.

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni volontarie;

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

-morosità nel pagamento delle quote annuali;

-gravi divergenze con le finalità dell’Associazione;

-violazione delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;

-comportamenti contrastanti con gli interessi dell’Associazione tali da poter danneggiare la stessa materialmente e/o moralmente.

Art. 7.

1 Tutti gli associati hanno diritto di voto.

2 Sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, tutti gli associati che abbiano regolato gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.

Art. 8.

Il patrimonio è costituito da:

a) fondo iniziale;

b) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

c) contributi, donazioni, sovvenzioni;

quote annuali determinate dal Consiglio Direttivo;

e) rendite del patrimonio.

Art. 9.

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) Il Consigio Direttivo;

c) Il Presidente.

Art. 10.

1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, alla quale partecipano tutti gli associati per esercitarvi il diritto di voto, senza alcuna distinzione fra loro.

2. Tutti gli associati, siano essi enti giuridici o persone fisiche maggiorenni, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento nonché per la nomina degli Organi dell’Associazione stessa.

Art. 11.

1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede dell’Associazione o anche altrove, purché in Italia,secondo quanto sarà stabilito nell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati stessi mediante raccomandata A.R., fax, o per “e-mail”; dovrà contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza; dovrà essere spedito agli associati almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

2. L’Assemblea sarà altresì validamente costituita in forma totalitaria qualora siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 12.

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

2 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le nomine elle cariche sociali ove delibera a maggioranza relativa. A parità di voti, la proposta si intende respinta.

3. L’assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati, intervenuti in proprio o per delega.

4 Sono di competenza dell’assemblea ordinaria l’approvazione del bilancio annuale e del rendiconto economico e finanziario, l’elezione del Consiglio Direttivo e tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.

5. Sono di competenza dell’assemblea straordinaria le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

6. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, tranne che per le cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto.

Art. 13.

1. Ogni associato ha un solo voto.

2. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto fra associati.

3 Le deliberazioni validamente adottate sono vincolanti anche per i dissenzienti e gli assenti.

Art. 14.

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona designata dall’Assemblea stessa.

2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare, per l’accertamento della regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea; per constatare che questa sia regolarmente costituita e se sussista il numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

3. L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, durante le quali tale funzione è assunta da un Notaio.

4. Se necessario, l’assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra gli associati due scrutatori.

5. Le deliberazioni dell’assemblea risulteranno da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario.

6. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul relativo Libro, che rimarrà depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 15.

1. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b) la redazione del bilancio e del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro incarico. L’importo del gettone di presenza è stabilito annualmente dall’Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4. Al Tesoriere spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dell’incarico ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16.

1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e del rendiconto economico e finanziario da presentare per l’approvazione, entro i successivi quattro mesi, all’Assemblea.

2. Dalla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, tali documenti saranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 17.

1. Entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovrà essere convocata l’assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio.

2. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla Legge.

Art. 18.

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

2. In ogni caso di scioglimento dell’Associazione, vi è l’obbligo per i liquidatori di devolvere il patrimonio dell’Ente ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.

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